Lo statuto

In questo documento è riportato il testo dello statuto integrale del ClubTI

Nota: il testo in corsivo corrisponde alle modifiche statutarie deliberate dalle Assemblee Straordinarie del 15 giugno 1998 e del 12 giugno 2007. 

COSTITUZIONE – DURATA – SCOPI

Art. 1 – E’ costituita in Milano una libera associazione privata, apartitica, senza fini di lucro, denominata “Club per le Tecnologie dell’Informazione”.

Art. 2 – Il Club ha sede presso l’Associazione Industriale Lombarda, sita in Milano via Pantano 9; esso ha durata fino al 31/12/2088

Art. 3 – Il Club si propone di:

a – Promuovere la crescita professionale dei Soci, ponendosi come centro di conoscenza, diffusione e stimolo di attività ed esperienze innovative in un contesto nazionale ed internazionale.

b – Rendere disponibile ai Soci una via di accesso preferenziale a informazioni qualificate sulle tecnologie dell’informazione, anche per gli aspetti economici e sociali.

c – Essere una significativa forza di opinione tra gli operatori del settore.

d – Rappresentare una voce professionale a autorevole nei confronti delle istituzioni sui temi riguardanti la tecnologia dell’informazione.

e – Favorire la conoscenza, il confronto e la collaborazione tra i Soci in relazione alla loro attività professionale.

f – Collaborare con enti e organismi italiani e stranieri che perseguono finalità analoghe.

g – Realizzare iniziative culturali e professionali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del Club.

SOCI – AMMISSIONE

Art. 4 – Possono essere Soci del Club manager, consulenti, docenti ed esperti di rilievo nelle discipline delle Tecnologie dell’Informazione, che abbiano fornito significativi e rilevanti contributi allo sviluppo del settore e che siano disponibili a contribuire attivamente alle iniziative del Club.

Art. 5 – Le candidature, presentate da almeno due Soci, sono vagliate dal Comitato Ammissioni che, con propria procedura:

  • accerta i requisiti professionali del candidato;
  • accerta i requisiti di moralità civile;
  • formalizza la proposta di ammissione.

Art. 6 – La qualità di Socio si perde per dimissioni, sopravvenuta mancanza dei requisiti per essere Socio, esclusione. Il Socio che intenda dimettersi dal Club deve darne comunicazione scritta. Le dimissioni non liberano dalle quote già scadute o da contributi speciali stabiliti dal Consiglio Direttivo e portati a conoscenza del Socio dimissionario prima delle dimissioni. Qualora il Socio perda i requisiti richiesti, il Consiglio Direttivo, d’ufficio o su richiesta di almeno due Soci, può dichiarare risolto il rapporto associativo, dandone comunicazione motivata e riservata al Socio.Contro tale delibera, il Socio potrà ricorrere entro dieci giorni al Collegio dei Probiviri. Si avrà esclusione automatica per morosità, trascorsi invano 3 mesi da un sollecito scritto del Club.

Art. 7 – Il contributo associativo annuale è fissato dall’Assemblea del Club in sede di approvazione del bilancio preventivo. L’Assemblea fissa anche la quota di ammissione da versarsi all’atto di iscrizione. La quota di ammissione nonché il contributo associativo annuale sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non possono essere rivalutati.

ORGANI E LORO FUNZIONI

Art. 8 – Sono organi del Club:

a – l’Assemblea Generale dei Soci
b – il Consiglio Direttivo
c – il Collegio dei Revisori dei conti
d – il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche negli organi del Club sono gratuite. I componenti di ogni organo sociale (escluso il Collegio dei Probiviri) che senza giustificato motivo non intervengono a tre riunioni consecutive decadono dall’incarico ed il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione secondo le norme di cui all’Art. 28, salvo che questi, per giustificati motivi, abbiano chiesto in tempo debito di restare temporaneamente sospesi dalla carica per un periodo non eccedente sei mesi.

Art. 9 – L’Assemblea si riunisce in sede ordinaria e straordinaria. L’Assemblea ordinaria provvede a quanto segue:

– determina l’indirizzo generale dell’attività del Club:
b – discute ed approva i bilanci consuntivo e preventivo;
c – stabilisce l’entità del contributo associativo annuale e la misura della quota di ammissione;

L’Assemblea straordinaria provvede a quanto segue:
a – delibera sulle modifiche di Statuto e sulle norme di attuazione;
b – delibera su altri argomenti posti all’ordine del giorno;
c – delibera sull’eventuale svolgimento del Club e sulla nomina dei liquidatori.

Art. 10 – L’Assemblea ordinaria si riunisce a Milano o in altra località d’Italia da indicarsi nell’avviso di convocazione, e deve essere convocata almeno una volta all’anno entro il 30 giugno. Può anche essere convocata ogni qualvolta il Consiglio del Club lo ritenga necessario. L’Assemblea straordinaria può essere convocata quando lo ritenga opportuno il Consiglio oppure quando ne faccia richiesta scritta un numero di Soci pari al 25% dei Soci iscritti. Negli ultimi due casi l’Assemblea straordinaria deve essere convocata non oltre un mese e mezzo dalla data di richiesta. La convocazione delle dette Assemblee dovrà avvenire per invito scritto trasmesso per lettera, fax e/o posta elettronica almeno 10 giorni prima dell’adunanza, e dovrà contenere il giorno, l’ora e il luogo della riunione, l’elenco degli argomenti da trattare nonché le eventuali indicazioni sulla seconda convocazione.
Di ogni Assemblea dovrà essere redatto un verbale a cura del Segretario, verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario stesso, nonché dagli eventuali scrutatori.

Art. 11 – Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i Soci che si trovino in regola con il pagamento della quota di associazione. Ogni Socio avrà diritto ad un solo singolo voto. Ciascun Socio potrà rappresentare uno o più altri Soci fino al massimo di cinque, purché sia munito di regolare delega scritta.

Art. 12 – L’Assemblea ordinaria e straordinaria è valida in prima convocazione se sono presenti personalmente o per delega almeno la metà più uno degli iscritti. In seconda convocazione le Assemblee sono valide qualunque sia il numero dei presenti, purché tra la prima e la seconda convocazione vi sia un intervallo di almeno un’ora, eccezion fatta per l’Assemblea straordinaria in cui si debba deliberare su modifiche dello Statuto e lo scioglimento del Club. In questi casi sono richieste le presenze previste rispettivamente ai successivi Art. 24 e 26. La presidenza dell’Assemblea viene assunta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da un Consigliere designato a maggioranza dal Consiglio Direttivo stesso.

Art. 13 – Le votazioni per le cariche sociali saranno effettuate mediante scrutinio segreto. Tutte le altre votazioni potranno essere fatte per alzata di mano, oppure per appello nominale, quando ne faccia richiesta un numero di Soci i quali, con o senza deleghe, rappresentino complessivamente un decimo di voti validi. Le deliberazioni dell’Assemblea sono constatate dal verbale che viene sottoscritto dal Segretario Generale, nonché dagli scrutatori. Qualsiasi Socio ha diritto di prendere visione di detto verbale entro 30 giorni dalla data dell’Assemblea stessa.

Art. 14 – Il Consiglio è composto da un minimo di 12 a un massimo du 20 membri scelti tra i Soci. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario Generale ed il Tesoriere, e nomina il Comitato per le Ammissioni. Tutte le elezioni dovranno essere fatte come previsto all’Art. 13. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire Commissioni varie per lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto. Il Consiglio ha le seguenti attribuzioni:

a – nomina i consiglieri di propria competenza, come previsto all’Art. 9e;
b – può dare incarichi ai propri membri per svolgere attività di interesse del Club;
c – promuove ed attua le iniziative ed i provvedimenti tendenti al conseguimento dei fini del Club in armonia allo Statuto ed in ottemperanza alle direttive dell’Assemblea;
d – esamina ed approva i bilanci consuntivo e preventivo, amministra e tutela il patrimonio sociale;
e – delibera su tutti i problemi interessanti la vita del Club e sulla istituzione e scioglimento delle sezioni;
f – provvede alle operazioni di cui al successivo Art. 25;
g – accerta l’esecuzione delle delibere affidate al Presidente.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni bimestre o quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione avviene per invito scritto da inviarsi almeno 8 giorni prima. In caso di urgenza è valida la convocazione telefonica o telegrafica. Possono assistere al Consiglio i Revisori dei Conti senza diritto di voto. Per ogni seduta del Consiglio viene compilato il verbale che dovrà essere firmato dal compilatore stesso e dal Presidente, dopo l’approvazione, che sarà fatta dietro lettura del verbale all’inizio della seduta successiva a quella cui il verbale si riferisce.

Art. 15 – Il Consiglio è valido solo se è presente almeno la metà dei Consiglieri. Le deliberazioni verranno prese a maggioranza dei voti degli intervenuti. A parità di voti, prevarrà quello del Presidente.

Art. 16 – Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza del Club, dirige l’attività del Club stesso e svolge tutte le funzioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo. Il Segretario Generale riferisce al Presidente, dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio; vigila sulla gestione economica e finanziaria dell’Associazione e cura che la segreteria e gli uffici dell’Associazione seguano le direttive ed attuino i provvedimenti deliberati dall’Assemblea e dal Consiglio stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Segretario Generale, le sue funzioni sono espletate da altro Consigliere espressamente incaricato dal Consiglio.

Art. 17 – Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre Revisori effettivi eletti dall’Assemblea, che designa anche il Segretario Generale del Collegio. I Revisori dei Conti vigilano sulla gestione economica e finanziaria del Club, eseguendo anche individualmente frequenti verifiche di cassa e contabili, e comunque almeno ogni tre mesi.

Art. 18 – Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea tra i non Soci.
Il Collegio è competente a dirimere le controversie tra l’Associazione ed i Soci, nonché le controversie tra i Soci.

Art. 19 – Tutte le cariche sociali durano 3 anni e sono rinnovabili.

PATRIMONIO – AMMINISTRAZIONE – BILANCIO

Art. 20 – Il Patrimonio sociale è formato:
a – dai beni venuti in proprietà del Club per acquisti, lasciti, donazioni, ecc.;
b – dalle eccedenze annue di bilancio;
c – dalle rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di gestione.
Ogni anno l’inventario del patrimonio sociale deve essere aggiornato e trascritto in apposito libro da conservarsi con gli altri libri sociali a cura del Tesoriere. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il patrimonio sociale dovrà essere devoluto, in caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Art. 21 – Il Tesoriere provvede alla gestione economica e finanziaria del Club, in conformità delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio. Congiuntamente con il Segretario Generale, firma gli ordinativi di incasso e quelli di pagamento.

Art. 22 – Ogni esercizio sociale coincide con l’anno solare e chiude pertanto al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il Tesoriere compila il bilancio consuntivo dell’anno precedente, e lo sottopone al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Revisori dei Conti, per la successiva approvazione da parte del Consiglio e dell’Assemblea. Copia di tale bilancio, con i relativi allegati, resterà depositata a disposizione dei Soci presso la Sede del Club durante i dieci giorni precedenti l’Assemblea alla quale dovrà essere presentato.

Art. 23 – Alla fine di ogni anno, il Tesoriere provvede, in conformità alle direttive del Segretario Generale e del Consiglio, a predisporre il bilancio preventivo per l’anno successivo da sottoporre all’Assemblea.
MODIFICHE STATUTARIE – TRASFORMAZIONE – SCIOGLIMENTO – LIQUIDAZIONE

Art. 24 – Per l’approvazione delle modifiche statutarie occorre la maggioranza di almeno il 50% più uno dei Soci, in prima convocazione, e la maggioranza di un terzo dei Soci, in seconda convocazione.

Art. 25 – Per la fusione di altri Club con il Club per le Tecnologie dell’Informazione deciderà l’Assemblea straordinaria, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo.

Art. 26 – Lo scioglimento del Club deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dall’Art. 24. La deliberazione di scioglimento deve contemplare la nomina di uno o più liquidatori ed i relativi poteri nonché la destinazione del Patrimonio Sociale.
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 27 – Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto si osserveranno le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Art. 28 – Quando il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori vengano a perdere per qualsiasi ragione il plenum dei componenti, la sostituzione dei membri uscenti sarà effettuata per voto a maggioranza dai Consiglieri in carica, salvo ratifica da parte della prossima Assemblea.

Art. 29 – Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento interno del Club.

Art. 30 – Il Club potrà chiedere in ogni tempo il riconoscimento della propria personalità giuridica con iscrizione nel pubblico registro relativo, osservati tutti gli obblighi di legge.
Luglio 1989.

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